Citando la carta diritti fondamentali dell’Unione Europea, Sandrine Mareemootoo, Presidente ANOLF Bari e Giuseppe Boccuzzi, segretario generale Ust, si schierano accanto alle donne straniere non comunitarie che non percepiscono l’assegno di maternità. Nella nota a loro firma le motivazioni della presa di posizione.
“E’ il momento di dire basta a questa condotta discriminatoria che moltissime amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Bari e della provincia BAT“.
I rappresentanti sindacali tengono a precisare come “l’assegno di maternità (che per il 2016 è stato di 1694,45 euro ossia 338,89 euro al mese per un massimo di 5 mesi) è un contributo previsto dall’art. 74 del D.lgs. 151/2001 per la nascita di un figlio per le donne non occupate o quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità, con un Isee della famiglia non superiore a 16.954,95 euro, la cui domanda va presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento preadottivo”. E’ sconcertante, prosegue la nota, “che nonostante la previsione legislativa ex art. 74 D.lgs 151/2001, che restringeva l’erogazione dell’assegno di maternità alle sole cittadine straniere non comunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso CE per i soggiornanti di lungo periodo, sia stata ormai considerata da un orientamento giurisprudenziale preponderante (Trib. Alessandria, 9.8.16; Trib. Bergamo 20.7.2016, n. 4474; Trib. Brescia 23.8.2016, n. 6917; Trib. Milano 5.12.2016, n. 32379; Trib. Bari 20.12.2016, n. 5126) una discriminazione oggettiva in danno di stranieri non in possesso di una carta di soggiorno ma di un normale permesso di soggiorno per lavoro, per motivi familiari o per attesa occupazione, attribuendo così nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato un trattamento differenziato basato sulla nazionalità di origine della persona richiedente, in contrasto con quanto sancito dall’art. 12 della direttiva 98/2011 (nonché in violazione dei principi fondamentali e delle norme imperative del diritto dell’unione ed in particolare con il precetto di cui all’art. 14 CEDU – Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – replicato nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea), molte amministrazioni comunali continuano a negare questo diritto respingendo le domande presentate dalle donne straniere interessate“.
Ad essere condannato per la negazione al diritto alla maternità è stato il Comune di Bari, una condanna giunta nel mese di dicembre u.s. dal Tribunale di Bari per mezzo giudice del lavoro dott.ssa Valentina Avarello. In quel caso la donna era una cittadina egiziana, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, con spese pubbliche di lite per un importo di 1685 oltre IVA. A questa condanna di pagamento dell’assegno di maternità e delle relative spese processuali, la stessa ordinanza invitava il Comune di Bari a provvedere alla pubblicazione del testo sul sito web, pubblicazione, a dire della nota, disattesa. L’auspicio degli scriventi è che l’informazione possa essere sempre più corretta, anche e soprattutto attraverso l’aggiornamento dei siti comunali.
Mano ferma dunque da parte della Cisl e dell’Anolf di Bari, con la promessa di ricorsi se dovessero essere necessari, a tutela e a difesa delle donne straniere.
Da registrare anche le condanne dell’Inps su sentenze dei tribunali. Il privare le donne straniere non comunitarie di un diritto, “è una sconfitta culturale“.
Fonte:http://www.cislbari.it/
di Antonio Carbonara