ASSOLTI PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE TRE SOTTUFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI MODUGNO

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ASSOLTI XCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE TRE SOTTUFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI MODUGNO

Dopo oltre 4 anni dai fatti un luogotenente N.S., un maresciallo maggiore R.D. e un brigadiere R.D. in forza, all’epoca dei fatti, al Comando Compagnia di Modugno sono stati definitivamente assolti con la formula assolutoria più ampia “il fatto non sussiste” dal Tribunale Militare di Napoli dall’accusa di truffa militare pluriaggravata continuata in concorso e violata consegna pluriaggravata in concorso. In particolare, i tre militari erano accusati di aver posto artifici e raggiri, in più occasioni ( dal 2018 al 2019), consistiti nel riportare sul memoriale del servizio e sugli ordini di servizio stessi orari dilatati rispetto a quelli realmente effettuati e nel comunicare per il pagamento, alle superiori gerarchie, dati non corrispondenti al vero. Le indagini condotte dall’allora comandare della Compagnia di Modugno cap Corrado Quarta e coordinate dalla Procura Militare di Napoli avevano portato al rinvio a giudizio dei 3 militari.

 

 

Tuttavia nel corso del dibattimento i tre sottufficiali, tutti assistiti dall’avv Antonio La Scala, hanno dimostrato che con riferimento alla natura e tipologia dei compiti dagli stessi svolti ( Nucleo Operativo ) le incongruenze risultanti dall’incrocio dei dati ricavati dalle celle telefoniche dei cellulari in uso ai medesimi e le scritture di servizio erano più che giustificate dalla quantità e qualità del lavoro svolto. In particolare, il reparto di cui il luogotenente era responsabile ( N.O.R.M.) è un reparto – afferma il Tribunale- creato e destinato essenzialmente allo svolgimento di attività investigativa ( numerose le operazioni condotte dai 3 imputati contro la criminalità organizzata del barese e del nord barese). È stato evidenziato altresi nella sentenza che la specificità dell’incarico ricoperto consentiva di avere un’ampia discrezionalità e flessibilità nel gestire l’orario di servizio nel senso che, a seconda delle esigenze,poteva svolgerlo in qualsiasi fascia oraria, rispettando le 6 ore giornaliere e le 36 settimanali!!! Di fatto il luogotenente responsabile del servizio operativo aveva un’ampia autonomia di organizzazione gli orari e le attività da svolgere , ma non lo esonerava dagli obblighi di documentare e rendicontare le attività in concreto svolte, cosa che faceva giornalmente al proprio diretto superiore dell’epoca, come del resto quest’ultimo ha confermato! Per cui, il Tribunale afferma, accogliendo le argomentazioni difensive esposte e provate da parte dell’Avv La Scala, che la pur riferita superficialità nella tenuta delle scritture di servizio non valgono di per sé a dimostrare la sussistenza delle contestatè condotte fraudolente qualora non sia acquisita la prova dell’estraneita’ al servizio delle attività svolte nelle circostanze di cui alle imputazioni. Le stesse identiche considerazioni sono valse anche x gli altri 2 sottufficiali che erano alle dirette dipendenze del luogotenente e che sotto il suo coordinamento svolgevano le medesime attività investigative.

redazione

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