In queste ore è stata emanata l’ordinanza sindacale che vieta la vendita, in forma ambulante e non, fino a tutto il 1° gennaio 2019, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardi saltellanti, sbruffi, mini razzetti, razzi, candele romane, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni,ecc.).
Purtroppo, considerato che nelle notti di Natale e Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, si potrebbero verificare episodi di disturbo alla quiete pubblica e di danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti, e verificato l’effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano ma anche dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l’accensione degli stessi, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario dotarsi di un dispositivo che vieti, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante, crepitante e fischiante e ai razzi, benché “di libera vendita” (ovvero utilizzabili da privati non).
Questo è ancor più vero considerato che l’utilizzo di fuochi d’artificio, fumogeni e affini, è causa non solo di pericolo per la vita delle persone ma anche di forti concentrazioni inquinanti dovute alle polveri PM10 e di potenziali danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato, in relazione al rischio d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).
L’ordinanza, inoltre, prevede: il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2018 ed il 1° gennaio 2019, a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4, definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari).
È vietato, inoltre, consentire a chicchessia l’uso di aree private quali finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute per effettuare spari vietati dalla citata ordinanza.
redazione