La comunicazione del coordinamento provinciale Federazione Gilda Unams, a firma del Prof. Vito Carlo Castellana, ha il sapore di una diffida ai dirigenti scolastici circa taluni adempimenti che potrebbero non essere in linea con il DPCM pubblicato ieri e relativo alle misure d’urgenza da prendere per il problema coronavirus. Riportiamo il comunicato integralmente.
Gentile Dirigente,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in data 4 marzo 2020,
all’articolo 1, comma 1, lettera d), dispone “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ……….” Gli art. 28 e 29 CCNL 2006/09 stabiliscono quali sono gli obblighi dei docenti di presenza a scuola. Per chiarirci sono le lezioni frontali e le attività funzionali come stabilite dal Piano Annuale delle Attività.
Pertanto durante i periodi di sospensione non ci sono obblighi di presenza o di firma a scuola! Aggiungiamo che il senso dell’ordinanza, per motivi sanitari, è quello di evitare
assembramenti, quindi un eventuale collegio dei docenti straordinario sarebbe contro la ratio che ha portato a questa decisione! Ci giunge notizia di dipartimenti e collegi docenti convocati ad horas, addirittura nella nottata di oggi per stamattina stessa. Ovviamente anche le convocazioni “straordinarie” devono rispettare il diritto alla disconnessione, le modalità previste dal codice civile e soprattutto dal buon senso.
E’ opportuno rimarcare che ogni decisione presa in sede collegiale con convocazione
illegittima è nulla. La sospensione delle attività didattiche comporta non solo l’interruzione delle lezioni, ma anche di tutte le attività funzionali all’insegnamento previste all’articolo 29 comma 3 del CCNL 2006/09 della Scuola.
Ulteriori considerazioni volte ad accertare l’infondatezza di eventuali pretese datoriali nei confronti dei Docenti in riferimento alla partecipazione alle attività collegiali “in presenza” si rinvengono nelle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, in particolare nell’art. 1, comma 1, lettera b) “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, …….., svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro di cui all’allegato 1, lettera d)”
Anche la Nota Congiunta con oggetto: “particolari disposizioni applicative della direttiva
1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche.”, in riferimento alle Riunioni degli organi collegiali, chiarisce: “In tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che non sono ricomprese nelle precedenti fattispecie, le
riunioni degli organi collegiali potranno essere posticipate, se già calendarizzate entro la data del 15 marzo 2020, ovvero effettuate con modalità che assicurino un adeguato distanziamento fra le persone, in considerazione del numero dei partecipanti.”
Le ricordo, infine, come il Dirigente Scolastico sia responsabile in materia di tutela della salute dei lavoratori, come stabilito nel DM 382/98, e che costringere numerosi docenti ad ammassarsi in uno stesso ambiente chiuso, contravvenendo a quanto previsto nel citato DPCM, anziché tutelare, significhi mettere a rischio la salute dei docenti del Suo istituto. A tal proposito, è importante rammentare che, nell’assumere il provvedimento di convocazione degli Organi Collegiali, serve il consenso del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, figure molto importanti per la sicurezza di un’azienda poiché partecipano attivamente alla gestione della sicurezza sul lavoro nel Servizio di Prevenzione e Protezione, e se tali figure abbiano poi condiviso il provvedimento assunto. Inoltre non possono in alcun modo essere equiparati ad atti del Collegio dei docenti la compilazione di questionari-sondaggi on line, che al massimo possono costituire una fonte di informazione, né le decisioni prese da collegi straordinari virtuali, convocati al di fuori di ogni regolamentazione. Il collegio dei docenti è infatti un organo collegiale con potere deliberante, si muove all’interno di una cornice di regole precise e si fonda sul libero e paritario confronto tra i suoi membri.
La invitiamo pertanto ad astenersi dall’adottare provvedimenti in contrasto con le sue sposte considerazioni e ad annullare in via di autotutela eventuali convocazioni di Organi Collegiali già calendarizzati o straordinari atteso che ciò, oltre a costituire probabile
presupposto per l’insorgenza di eventuali fatti dannosi per i Docenti interessati, potrebbe integrare la responsabilità di cui all’art. 650 c.p..
Bari, 05/03/2020
Il coordinatore provinciale
Federazione Gilda Unams
Prof. Vito Carlo Castellana
redazione