Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti dopo il turno di andata della Finale Playoff Serie BKT: multe alle due società per lancio di fumogeni tra le tifoserie.
COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 9 giugno 2023
A) RISULTATI DI GARE
Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE BKT
Gara dell’8 giugno 2023 – Play-off – Finale andata
Cagliari-Bari 1-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 9 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 83
SERIE BKT
Gara dell’8 giugno – Play-off – Finale andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso della finale andata play-off sostenitori delle Società Bari e Cagliari hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
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considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato tre fumogeni verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato tre fumogeni verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, per avere inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano
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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 9 GIUGNO 2023
IL PRESIDENTE avv. Mauro Balata
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