LISTE DI ATTESA, ZULLO (FDI): NON SERVONO NUOVE LEGGI, SERVE APPLICARE LE LEGGI REGIONALI VIGENTI E NON ATTUATE
“Il gioco delle tre carte nel centrosinistra, a guida Emiliano e a trazione PD, non viene meno neanche di fronte a necessità impellenti di assistenza e a carenze ed inefficienze vergognose e per coprire le mancanze si presentano con nuove Proposte di Legge mentre da tre anni non viene applicata la legge vigente: L.R. n° 13 del 28 marzo 2019, Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità.
“Quella legge all’art.5 prevedeva l’adozione di un Programma attuativo di riduzione delle liste di attesa da parte di ogni Azienda Sanitaria. In caso di superamento dei tempi massimi stabiliti per la fruizione delle prestazioni sanitarie, le ASL e le Aziende Ospedaliere sono tenute a mettere in atto i seguenti provvedimenti senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come ticket:
a) ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate mediante rivisitazione dell’accordo contrattuale ex articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b)riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;
c) fare fronte mediante prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate;
d) applicare l’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), nella parte in cui si prevede che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa, l’assistito pu? chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di ticket e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente ticket, l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nei cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione;
e) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipula di rapporti convenzionali a tempo determinato finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa;
f) acquisto di prestazioni da operatori accreditati esterni per le branche di riferimento, in extra budget rispetto agli accordi contrattuali vigenti.
“A distanza di tre anni, nulla di tutto questo è stato attuato e si ritorna con una propaganda nefasta per la salute dei cittadini dentro un fare politico-amministrativo incentrato su sprechi, clientele, mercato delle vacche e gestione del potere per il potere di un Presidente di Regione mai impegnato sulla reale soluzione dei problemi della collettività pugliese.”
11 ottobre 2022