Locus Festival 2024, concerti di Salmo e Simple Minds (29 e 30 giugno): firmata l’ordinanza di pubblica sicurezza

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In vista dei concerti del Locus Festival in programma, nell’ambito della Festa del Mare, sulla rotonda Paolo Pinto (piazzale Vittorio Emanuele III) – sabato 29 giugno Salmo & Noyz Narcos / domenica 30 giugno Simple Minds -, attesa l’affluenza di migliaia di spettatori, la Polizia locale ha pubblicato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana che individua gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Considerato, infatti, che i due appuntamenti rappresentano occasioni di aggregazione che richiamano un pubblico molto vasto e che, nell’euforia collettiva, la disponibilità di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica munite di tappo potrebbe determinare episodi di uso improprio nonché di dispersione – nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle zone immediatamente adiacenti – di un elevato numero di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro i cui involucri o frammenti in caso di rottura costituiscono serio pericolo per l’incolumità delle persone, si è reso necessario rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia di sicurezza, adeguandolo alla specificità degli eventi in questione.

L’ordinanza che, a partire dalle ore 12 dei giorni 29 e 30 giugno 2024 e fino a due ore dopo la fine degli eventi previsti, sulle vie Paolo Pinto, Giuseppe Verdi (tratto compreso tra via Paolo Pinto e via Di Maratona); Di Maratona (tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e l’intersezione con via Mascagni e via Francesco Portoghese); Francesco Portoghese; largo Mohamed Taher Pacha; Marco Bisignani; viale Orlando; lungomare Starita (tratto compreso tra viale Orlando e via Adriatico); via Adriatico; corso Vittorio Veneto, (tratto “complanare” compreso tra via Caracciolo e viale Orlando), è fatto divieto:

  • per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica munite di tappo;
  • per qualsiasi soggetto di detenere, nelle zone come sopra individuate, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;
  • per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
  • per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere zaini e/o sacche e/o borsoni et similia, che potrebbero consentire il trasporto in modo occultato e l’introduzione non autorizzata nelle aree interessate dall’evento, di bevande contenute in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e/o in bottiglie di plastica con il tappo, nonché di spray al peperoncino e/o urticanti;
  • di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Ai trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81.

La Polizia locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza.

redazione

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