Il Tar Puglia ha sospeso la bocciatura della alunna barese non ammessa alla terza elementare, accogliendo l’istanza cautelare della famiglia e ordinando alla scuola di rivalutare il provvedimento di bocciatura. “La non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in ‘casi eccezionali’ e ‘comprovati da specifica motivazione'” rileva il Tar.
Condividendo le considerazioni sollevate dai legali della famiglia, gli avvocati Giacomo e Roberta Valla, i giudici hanno evidenziato “che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno; che un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando”. (ANSA).
Redazione